Pagamento bollo auto a Latina
Il bollo auto è la tassa legata al possesso di un veicolo. Anche se quest’ultimo non viene usato, per la maggior parte dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui la tassa è strettamente legata alla circolazione (es: ciclomotori, veicoli trentennali), si è tenuti a corrispondere il bollo nei termini previsti dalla legge. Presso l’Agenzia Di Pietro è possibile verificare in modo gratuito lo stato della tua posizione contributiva e nonché i dati in nostro possesso nel sistema. In questo modo potrai regolarizzare la tua posizione a livello fiscale, evitando future sanzioni, accertamenti o problematiche.
Gestione tasse automobilistiche
Presso L’ Agenzia Di Pietro potrai verificare le condizioni di pagamento dei veicoli destinati a invalidi e portatori di handicap, secondo le normative della Regione Lazio.
La legge prevede l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per alcuni mezzi, e riguarda i veicoli con limitazioni di cilindrata fino a 2000 cc (benzina) e fino a 2800 cc (diesel) ed è concessa per un solo mezzo:
- autovetture;
- autoveicoli per trasporto promiscuo;
- autoveicoli per trasporti specifici;
- motocarrozzette;
- motoveicoli per trasporto promiscuo;
- motoveicoli per trasporti specifici;
Ti seguiremo passo dopo passo nell'intera procedura di richiesta di esenzione o riduzione.
Riduzioni e esenzioni per veicoli storici
Fino al 31/12/2014 era prevista l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
Da Agenzia Di Pietro potrai verificare eventuali esenzioni e riduzioni per veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (in possesso dell'attestato di storicità ASI - Auto Moto Club Storico Italiano e per i motoveicoli anche dalla FMI - Federazione Motociclistica Italiana).
Cosa dice in merito la normativa attuale?
Per i veicoli ultraventennali:
tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
Per i veicoli ultratrentennali:
Restano vigenti le agevolazioni per i veicoli ultratrentennali di cui alla Legge 342/2000.
Le tipologie di veicolo incluse: vetture costruite da oltre 30 anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), veicoli non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.
I veicoli storici ultratrentennali sono automaticamente esenti dal pagamento della tassa auto.
Qualora un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade ed aree pubbliche è soggetto al pagamento di una tassa di circolazione forfettaria di €28,40 per le auto e €11,36 per le moto. Essa è dovuta per l'intera annualità solare e non è soggetta a sanzioni in caso di ritardato o mancato pagamento, non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato.